Sinergie e disposizioni combinate della L.R. 14/2019 e del Decreto Sblocca Cantieri e le influenze sulla riqualificazione e sulle distanze in edilizia
La L.R. Veneto, 14/2019 prevede la rinaturalizzazione del territorio dentro e fuori dai centri abitati e la densificazione delle zone urbanizzate. A dare man forte alla L.R. 14/2019 per la riqualificazione delle zone urbanizzate arriva il Decreto Sblocca Cantieri, appena pubblicato, che all’Art. 5, “Norme in materia di rigenerazione Urbana” prevede modifiche al DPR 380/2001.
Tra gli obiettivi dell’Unione Europea vi è quello della limitazione del consumo di suolo. Il territorio rappresenta infatti una risorsa finita e quindi preziosa e soggetta ad esaurimento. In tal senso vanno lette la L.R. 14/2017, “Disposizioni per il Contenimento del Consumo di Suolo e Modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio e in Materia di Paesaggio”, la L.R. 14/2019, Veneto 2050: Politiche per la Riqualificazione Urbana e la Rinaturalizzazione del Territorio e Modifiche alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio e in Materia di Paesaggio”, e le modifiche alla L.R. 11/2004, “Norme per il Governo del Territorio e in Materia di Paesaggio” e il Decreto c.d. “Sblocca Cantieri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18.04.2019.
Combinando i disposti dei provvedimenti di cui sopra, l’operato in campo edilizio viene orientato verso il contenimento del consumo di suolo, la rinaturalizzazione del territorio extraurbano, la densificazione, tramite riqualificazione, delle zone urbane esistenti, al fine di migliorare le condizioni di vita di noi tutti.
L’obiettivo è quello di invertire la tendenza che l’espansione urbana ha originato negli ultimi decenni e limitare l’espansione di quella che possiamo definire “la città diffusa” di cui la Pianura Padana costituisce un concreto esempio.
Va da sé che la riqualificazione delle zone ad urbanizzazione consolidata, la Zona B in primis, trova un forte limite se all’atto di una ricostruzione si sia obbligati a rispettare i 10 metri tra le costruzioni quand’anche il fabbricato precedente fosse originariamente a distanza minore, come spesso accade nelle nostre città. Ecco che il legislatore interviene sulle distanze in edilizia:
“al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o invia di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione”…. prevede modifiche all’art. 2 bis del Testo Unico dell’Edilizia, D.P.R. 380/2001.
Modifiche del Decreto Legge 32/2019, c.d. “Sblocca Cantieri“
Le modifiche di cui sopra dovrebbero concretizzarsi in quanto segue:
- Trasformare l’articolo 2 bis del D.P.R. 380/2001 nel seguente modo:
al comma 1, le parole “possono prevedere” sono sostituite dalla seguente: “introducono” e le parole “e possono dettare” sono sostituite dalla seguente: “nonché”;
L’articolo verrebbe quindi trasformato come segue:
DPR 380/2001 – Art. 2 bis
Testo Vigente
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta’ e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita’ collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali
DPR 380/2001 – Art. 2 bis
Testo Modificato
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta’ e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita’ collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali
- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti
dell’altezza massima di quest’ultimo.”
Dunque, per primo viene previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano introducano (e quindi non si limitino più a prevedere!), con proprie Leggi e Regolamenti, disposizioni derogatorie al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Inoltre è previsto che, sempre le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, introducano disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici…
Viene quindi precisato, con il comma 1 bis, che le disposizioni di cui sopra sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati.
Per quanto concerne la demolizione e ricostruzione è previsto in maniera esplicita che questa sia comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito.
Pare quindi che si potrà riqualificare e che saranno le Regioni a dettare, almeno in parte, le regole sulle distanze tra i fabbricati. La nuova L.R. 14/2019, Veneto 2050, assieme alla L.R. 14/2017, paiono andare esattamente nella stessa direzione, speriamo sia un buon auspicio per lo sviluppo sostenibile del territorio e per una ripresa del settore edile.
NOTA: I testi riportati nel presente scritto non sono da considerare in alcun modo come fonte normativa. Per i testi normativi aventi Valore di Legge si rimanda alle consultazione delle fonti ufficiali dello Stato.
Nota del 19.04.2019: (il testo del decreto prevedeva, in una passata formulazione, un’interpretazione autentica del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ma è evidentemente stata stralciata e non compare nel testo definitivo).
In Studio, e a breve sul sito, un post dedicato ai concetti di rinaturalizzazione del territorio e di manufatti incongrui, vi invitiamo a seguirci!
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