Informativa sulla Patente a Punti per le Imprese per i Cantieri Edili

Patente Cantieri per Imprese Edili
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Salvo diversa calendarizzazione,

A decorrere dal 1° di Ottobre 2024

Le imprese ed i Lavoratori Autonomi  che operano nei cantieri temporanei o mobili, ovvero in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di:

costruzione,

manutenzione,

riparazione,

demolizione,

conservazione,

risanamento,

ristrutturazione o equipaggiamento,

trasformazione,

rinnovamento,

smantellamento di opere fisse

siano esse permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali

sono tenuti al possesso della patente (a punti o crediti) di cui all’articolo 27 del D. Lgs 81/2008 come modificato con D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La patente è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs 81/2008);

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo il D.P.R. 445 del 2000.

Fino al rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Fino al rilascio della patente, per poter lavorare, basterà dimostrare di aver fatto regolarmente domanda.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui sopra, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente alle imprese di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili

In mancanza della patente o con patente con meno di 15 crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure qui sotto riportati:

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente:

  FATTISPECIEDECURTAZIONE DI CREDITI
 1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:5
 2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:3
 3 Omessi formazione e addestramento:2
 4 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo   responsabile:3
5   Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:3
 6 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:2
 7 Mancanza di protezioni verso il vuoto:3
 8 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:2
 9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:2
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:2
11Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):2
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:2
13Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:1
14Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28:3
15Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:3
16Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:3
17Omessa valutazione del rischio di annegamento:2
18Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:2
19Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi:3
20Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:1
21Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:1
22Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:2
23Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:3
24Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:1
25Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni:5
26Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:8
27Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro:15
28Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:20
29Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:10

Alla patente potranno avere accesso: il titolare della patente; i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale; tutte le pubbliche amministrazioni; gli organismi paritetici; il responsabile dei lavori; il coordinatore per la sicurezza (progettazione ed esecuzione); il committente; l’impresa affidataria.

Modalità e termini saranno chiariti dall’Ispettorato del Lavoro.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

La presente informativa è a mero carattere esplicativo, per la corretta applicazione delle norme fanno fede le Leggi dello Stato e le fonti di informazione ufficiali.