Veneto 2050, il Nuovo Piano Casa 2019 e i Manufatti Incongrui

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Come il c.d. “Nuovo Piano Casa” del 2019, la L.R. 14 del 4 aprile 2019, Veneto 2050, politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio definisce i fabbricati incongrui al fine della rinaturalizzazione del territorio e dell’acquisizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione


Foto di U. Leone da Pixabay 

All’art. 1, comma 1, la L.R. 14/2019, nell’ambito delle finalità di contenimento di consumo di suolo nonché di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio immobiliare, promuove misure volte, anche, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione, tra l’altro, alla valorizzazione del Paesaggio e alla Rinaturalizzazione del Territorio Veneto e al preferibile Utilizzo Agricolo del Suolo.

Come già visto, (vedi post “Piano Casa e Veneto 2050, la L.R. 14 2019“), nelle finalità della Legge ritroviamo, al comma 2 dell’art. 1, la promozione di politiche per la densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata mediante la demolizione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando specifiche premialità e incrementi volumetrici connessi all’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.

Dunque, lo spirito della L.R. 14 del 2019, Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio pare essere quello di riqualificare il patrimonio edilizio ed ambientale esistente e rinaturalizzare il territorio.

Per innescare il processo di rinaturalizzazione del territorio e quello di riqualificazione edilizia e ambientale pare che il legislatore stia mettendo a punto un sistema di premialità basato su crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero su crediti edilizi specifici derivanti dalla demolizione di manufatti incongrui.

L’istituto del Credito Edilizio è introdotto e disciplinato dalla L.R. 11/2004 all’art. 36, comma 4. La novità pare quella di promuovere l’utilizzo di un’istituto per ora poco conosciuto e utilizzato e di offrire quindi crediti edilizi specifici da utilizzare in area già urbanizzata (densificazione) a fronte della rinaturalizzazione del territorio che deve avvenire tramite la (1) demolizione di manufatti incongrui e (2) il ripristino delle condizioni naturali di permeabilità (l’acqua deve poter raggiungere la falda acquifera) del terreno oggetto dell’intervento.

In pratica l’intento pare sia quello di fare un’operazione di pulizia del territorio recuperando la volumetria esistente per renderla commercializzabile finalizzando il suo riutilizzo, nelle zone ad urbanizzazione consolidata, all’azzeramento del consumo di suolo entro il 2050.

Vediamo con precisione cosa la Legge intende per Manufatti Incongrui.

Manufatto Incongruo

Sono Manufatti Incongrui le (1) Opere Incongrue o (2) gli Elementi di Degrado, ovvero gli edifici e gli altri manufatti assoggettabili agli interventi di riqualificazione edilizia e ambientale che per caratteristiche

  • localizzative
  • morfologiche
  • strutturali
  • funzionali
  • volumetriche
  • estetiche

costituiscono elementi non congruenti

  • con il Contesto Paesaggistico,
  • Con il Contesto Ambientale,
  • Con il Contesto Urbanistico,

o non siano congruenti sotto il profilo

  • Igienico Sanitario
  • della Sicurezza

Quindi, edifici o altri manufatti che abbiano problematiche legate a questioni igienico sanitarie e/o di sicurezza e/o non abbiano congruenza con il contesto paesaggistico ambientale o urbanistico nel quale esistono potrebbero essere considerati manufatti incongrui.

Tuttavia affinché tali costruzioni possano venire riconosciute come Manufatti Incongrui andranno individuate dallo Strumento Urbanistico Comunale, anche su istanza del Privato Cittadino, secondo determinate modalità che andremo ad analizzare in un prossimo post.

Continua la lettura con la nostra analisi sulla rinaturalizzazione del suolo e i crediti edilizi da rinaturalizzazione.

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