La L.R. 14/2019, Veneto 2050, il processo di rinaturalizzazione del suolo e l’utilizzo dei rispettivi crediti edilizi da rinaturalizzazione
La rinaturalizzazione del suolo è un intervento. E’ l’intervento di restituzione di un terreno antropizzato alle condizioni naturali o seminaturali.
E’ necessario però comprendere cosa si intenda per condizioni naturali o seminaturali.
■ Condizioni Naturali e Seminaturali
Vengono considerate naturali e seminaturali (L. R. 14/2017) tutte le superfici non impermeabilizzate, comprese:
- quelle situate all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e utilizzate, o destinate, a verde pubblico o ad uso pubblico
- quelle costituenti continuità (1)ambientale, (2)ecologica e (3)naturalistica con le superfici esterne della medesima natura
- quelle destinate all’attività agricola
■ Intervento di Rinaturalizzazione
L’intervento di rinaturalizzazione avviene tramite la demolizione di edifici e superfici che hanno reso l’area impermeabile, ripristinando le naturali condizioni di permeabilità, ed effettuando le eventuali operazioni di bonifica ambientale; la superficie così ripristinata deve consentire il naturale deflusso delle acque meteoriche e, ove possibile, di raggiungere la falda acquifera.
■ Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione
A fronte dell’intervento di rinaturalizzazione vengono riconosciuti dei crediti edilizi da rinaturalizzazione.
Il provvedimento che detterà la disciplina specifica sui crediti edilizi da rinaturalizzazione dovrebbe essere emanato dalla Giunta Regionale entro i primi di agosto 2019.
I Crediti Edilizi sono disciplinati dalla L.R. 11/2004, all’art. 36, comma 4. Per credito edilizio si intende una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, art. 36, della L.R. 11/2004, quindi:
- la demolizione delle opere incongrue
- l’eliminazione degli elementi di degrado
- la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità (1)urbana, (2)paesaggistica, (3)architettonica, (4)energetica, (5)idraulica e (6)ambientale
- gli interventi di riordino delle zone agricole
ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’articolo 37, ovvero Compensazione Urbanistica.
Nello specifico, i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione sono una Capacità Edificatoria riconosciuta dalla Strumentazione Urbanistica Comunale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 (Riqualificazione Edilizia e Ambientale) della L.R. 14/2017 , a seguito della completa demolizione dei manufatti incongrui e della rinaturalizzazione del suolo (come previsto dall’art. 4 della L.R. 14/2019).
Pare quindi che i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione differiscano dai Crediti Edilizi “normali” proprio per il fatto che i primi vengono concessi esclusivamente a fronte della completa demolizione dei manufatti incongrui e a fronte della rinaturalizzazione del suolo. Quindi sempre nell’alveo degli interventi di Riqualificazione Edilizia e Ambientale di cui anche la L.R. 14/2017 è promotrice assieme alla L.R. 14/2019 ma esclusivamente a fronte di una completa rinaturalizzazione del suolo oggetto di intervento.
■ Individuazione dei manufatti incongrui e determinazione dell’utilizzo dei crediti edilizi da rinaturalizzazione:
Una variante allo strumento urbanistico con cadenza annuale sarà finalizzata:
1 – all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla Comunità e al Paesaggio dall’elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
- (1) localizzazione, (2)consistenza volumetrica o di superficie e (3)destinazione d’uso del manufatto esistente;
- costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
- differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d’uso e delle tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;
2 – alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
3 – all’individuazione delle eventuali aree riservate all’utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.
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NOTA: I testi riportati nel presente scritto non sono da considerare in alcun modo come fonte normativa. Per i testi normativi aventi Valore di Legge si rimanda alle consultazione delle fonti ufficiali dello Stato e delle Regioni.
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